CANTIERI EDILI e SPETTACOLI

La legge 447/1995 fissa dei limiti sulle emissioni di rumore delle varie attività artigianali, commerciali e industriali e sulle immissione presso i recettori più esposti.

Per i cantieri edili, le manifestazioni o i pubblici spettacoli con carattere temporaneo occorre acquisire dall’ente pubblico le autorizzazioni in DEROGA per le attività temporanee secondo le norme fissate dall’art. 13 della Legge Regione Liguria 20.3.1998, n. 12 e dei regolamenti comunali

cantiere

Occorre quindi eseguire una Valutazione di Impatto Acustico per le autorizzazioni che gli Enti proposti (Comuni, Provincia, Regione Liguria) devono rilasciare in funzione della Zonizzazione Acustica del sito in cui ricade l’attività.

La Valutazione deve essere eseguita necessariamente da un Tecnico iscritto nell’elenco regionale e in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 534 del 28-05-1999 che fissa i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della documentazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regione Liguria 20.3.1998, n. 12.

Ing. Alessandro Barla cell. 391 10985805 
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