D.lgs.81/08 esposizione LAVORATORI al rumore e vibrazioni

In questo caso la priorità non è il comfort ma la sicurezza.CUFFIE
Le norme vigenti (prima il Dlgs 277 del 1997 e oggi il Dlgs. 81/08) dettano le prescrizioni per garantire la salute dei lavoratori all’esposizione al rumore e alle vibrazioni percepite nella parte mano-braccio o nell’intero corpo.

Quando è richiesta la presenza di un tecnico per rilevare l’esposizione allora i passaggi sono:

– rilevare per ogni postazione di lavoro e per ogni lavoratore i livelli di esposizione al rumore e alle vibrazioni;
– individuare con il datore di lavoro le scelte più opportune per garantire il rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa agendo in ordine di priorità
1) riducendo le emissioni delle sorgenti ovvero intervenendo sulle macchine o sugli impianti;
2) organizzando in modo congruo le attività lavorative
3) dotando o imponendo al lavoratore l’uso degli otoprotettori o dei DPI per attenuare le vibrazioni.
– aggiornare il DVR.

In genere il punto 1) viene superato perchè le macchine sono ormai quasi tutte certificate e quindi rispondenti alle prescrizioni tecniche vigenti al momento in cui erano state realizzate e commercializzate. Un tecnico in questi casi si limiterà ad aggiornare il DVR con una propria relazione con cui fornirà le proprie indicazioni in risposta ai punti 2) e 3).

Ma nel caso in cui le attrezzature o gli impianti posso avere margini di miglioramento questi ultimi devono avere la priorità. Sarà allora compito del tecnico qualificato intervenire direttamente sulla macchina per realizzare intorno ad essa la cabina di isolamento più adeguata in grado sia di soddisfare le esigenze del ciclo produttivo sia di salvaguardare la salute dei lavoratori.
Il tecnico qualifica dovrà:
– misurare le caratteristiche acustiche e dinamiche dell’impianto;
– misurare il tempo di riverbero dello stabilimento e le eventuali correzioni acustiche da apporre;
– progettare quando occorre per le macchine in cui i limiti vigenti sono superati le strutture fonoisolanti e fonoassorbenti compatibili con le esigenze del ciclo produttivo e in grado di salvaguardare la salute dei lavoratori non solo sotto l’aspetto acustico e vibrazionale ovvero che costituisca esse stesse fonte di pericolo per l’incolumità dei lavoratori.

 

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